È in arrivo il decreto per il nuovo conto energia

15 ottobre 2006

Nulla è ancora certo.

Pubblichiamo qui sotto il testo della bozza che deve ancora essere discussa e approvata e quindi soggetta a variazioni.

Bozza del Nuovo Decreto [settembre 2006]

Ministero dell’Ambiente / Ministero dello sviluppo economico
Criteri per lo sviluppo della produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, 6 febbraio 2006, recante “Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” (nel seguito: il decreto 6 febbraio 2006), adottato in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di modifica modifiche del precedente decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 28 luglio 2005 (nel seguito: il decreto 28 luglio 2005), recante lo stesso oggetto del decreto 6 febbraio 2006.

Viste le deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 34/05 e 28/06;
Preso atto dell’enorme interesse per la produzione di energia elettrica dalla fonte solare
fotovoltaica, e delle pesanti limitazioni e distorsioni indotte dal previdente quadro di
incentivazione della fonte solare fotovoltaica, c.d, “conto energia”, inaugurato nel Luglio 2005, condensate e ben rappresentate dal destino delle domande di ammissione alle tariffe incentivanti presentate nel mese di marzo 2006, delle quali soltanto 1.806 sono state ammesse all’incentivazione, per una potenza complessiva di 85 MW, a fronte di ben 11.851 domande ritenute “idonee”, per ulteriori 1.083 MW, ma non ammesse per esaurimento della potenza annuale.

Considerata la necessità di nuove misure, intese a liberalizzare, semplificare ed eliminare le
suddette limitazioni e distorsioni.
Ritenuto quindi che l’imposizione di limiti superiori alle potenze installabili rappresentino
solamente distorsioni del mercato e siano causa delle iniziative speculative osservate nella
precedente fase di incentivazione, per cui siano da rimuovere completamente.
Considerato opportuno, anche alla luce dell’esperienza della normativa incentivante tedesca, c.d. “EEG”, che ha rappresentato un formidabile impulso per lo sviluppo della fonte fotovoltaica in Germania, in condizioni di completa sostenibilità per le finanze pubbliche, rivedere le tariffe incentivanti in modo da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio e allo stesso tempo da favorire la massima diffusione e sviluppo della produzione di energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica;
Ritenuto opportuno altresì rimuovere l’obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da
installare entro il 2015, in considerazione sia dell’interesse emerso a livello nazionale, sia delle positive esperienze in altri Paesi della Unione Europea;
Ritenuto opportuno rimuovere anche i limiti massimi annui di potenza nominale degli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti, allo scopo di assicurare continuità al mercato e certezza alla pianificazione degli interventi, anche di natura industriale, nonché in
considerazione della copertura automatica degli esborsi dovuti alle tariffe incentivanti, per
mezzo delle maggiori entrate fiscali generate dai redditi d’impresa e da lavoro che scaturiranno dalle nuove iniziative imprenditoriali, sia produttive che dei servizi;
Considerata l’intesa della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del XX XXX 2006.

Decreta:

Articolo 1. Finalità
1. Il presente decreto ha la finalità di consentire lo sviluppo armonioso, garantito e a lungo
termine della fonte solare fotovoltaica per la produzione distribuita di energia elettrica, di
contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica, di ridurre le emissioni di gas di serra in applicazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, e ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, riducendo allo stesso tempo i costi dell’importazione di energia primaria, favorendo l’innovazione tecnologica, la competitività, la qualità dello sviluppo e l’occupazione, adottando le migliori tecniche disponibili e le migliori esperienze europee ed internazionali, nonché promuovendo l’innovazione del sistema energetico.

Articolo 2. Tariffe minime incentivanti per la produzione di energia elettrica della fonte solare fotovoltaica

1. Al fine di promuovere la crescita dell’impiego della fonte solare fotovoltaica nella produzione di energia elettrica, sono adottate tariffe incentivanti che riconoscano anche il valore dei vantaggi ambientali, sanitari e del ricorso a risorse locali, forniscano un quadro certo agli investimenti ed all’innovazione tecnologica del settore, favoriscano la libera crescita e diffusione di essi.

2. Le tariffe incentivanti di cui al precedente comma 1, le condizioni e le modalità per
l’erogazione delle tariffe medesime, per le diverse fonti, sono definite nel successivo articolo 4 del presente decreto.

3. Le tariffe minime incentivanti di cui al comma 1 si applicano all’energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica, prodotta in impianti che siano entrati in esercizio fino a un anno prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché l’energia da questi prodotta non sia già remunerata in base ad ulteriori tariffe incentivanti, ovvero non rientrino tra quelli ammessi alle tariffe incentivanti di cui ai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, a meno che i relativi soggetti responsabili non scelgano espressamente il nuovo regime di incentivazione stabilito dal presente decreto, hanno una durata ventennale calcolata a partire dalla data di ammissione all’incentivazione, in forza del presente decreto, dell’impianto di produzione, e sono modulate secondo le indicazioni del successivo articolo 4 del presente decreto. In caso di passaggio da un precedente regime di incentivazione a quello previsto dal presente decreto, la durata ventennale di cui al presente comma è calcolata a partire dalla decorrenza della precedente incentivazione.

4. Per gli impianti di produzione di energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica in esercizio prima del termine di cui al precedente comma 3, così come gli impianti in esercizio anche oltre tale termine, per i quali l’energia prodotta sia già remunerata in base ad ulteriori tariffe incentivanti, continuano ad applicarsi le norme incentivanti esistenti non oltre le durate previste dalle stesse, non prorogabili e non estendibili agli impianti di cui al comma 3.

5. Ogni due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per i nuovi impianti non ancora in esercizio, può aggiornare, con proprio decreto, i contenuti del successivo articolo 4 del presente decreto, e in particolare i valori delle tariffe incentivanti.

9. L’elettricità prodotta dalla fonte solare fotovoltaica non può essere venduta o comunque
trasferita più di una volta.

Articolo 3. Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili, procedure autorizzative

1. Il gestore di rete, definito ai sensi del comma 9 del presente articolo, senza indugio e
prioritariamente, connette alla rete gli impianti che generano energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica che ne facciano richiesta, e garantisce la trasmissione, la distribuzione e l’acquisto prioritario, tramite il soggetto attuatore, definito ai sensi del comma 9 del presente articolo, dell’energia prodotta da tali impianti.

2. L’obbligo di connessione prioritaria alla rete si applica al gestore di rete più vicino
all’impianto, la cui rete sia tecnicamente adeguata a ricevere tale energia elettrica, salva
l’esistenza di un’altra rete provvista di un punto di connessione maggiormente adeguato dal
punto di vista economico e tecnico.

3. L’obbligo di connessione prioritaria alla rete si applica anche nel caso in cui la rete non sia
tecnicamente in grado di ricevere l’elettricità prodotta, qualora il gestore di rete possa adottare i necessari interventi di adeguamento senza costi eccessivi; in questo caso, qualora richiesto, il gestore di rete intraprende i predetti interventi senza indugio. L’obbligo di adeguamento della rete si applica a tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e a tutte le installazioni di connessione.

4. Al fine di effettuare una adeguata pianificazione e di verificare l’idoneità tecnica e la
compatibilità della rete, i dati relativi al sistema di rete ed agli impianti di generazione
dell’elettricità sono presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora tale esibizione sia necessaria per il gestore di rete o per il soggetto responsabile dell’impianto, definito ai sensi del comma 9 del presente articolo, interessato ad immettere l’elettricità nel sistema.

5. I costi associati alla connessione degli impianti alla rete e all’installazione degli strumenti di misurazione per registrare le quantità di energia elettrica trasmessa e ricevuta sono sostenuti dal responsabile dell’impianto. La costruzione della connessione e delle installazioni richieste per la sicurezza della rete rispettano i requisiti tecnici stabiliti dal gestore di rete.

6. I costi associati allo sviluppo della rete, che derivano dalla necessità di rendere possibile
l’acquisto e la trasmissione dell’elettricità prodotta da impianti nuovi, riattivati, estesi o
ammodernati, sono a carico del gestore la cui rete necessita delle operazioni di sviluppo. Il
gestore specifica i costi di investimento necessari in dettaglio e può tenerne conto nella
determinazione delle tariffe per l’utilizzo della rete; tali tariffe non potranno comunque superare il 150 per cento del rispettivo valore praticato in assenza degli investimenti di cui al periodo precedente, e dovranno essere autorizzate caso per caso dal soggetto attuatore.

7. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità tecnico-economiche di ritiro dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, stabilite nelle Delibere n. 34/05 e n. 28/06 della stessa Autorità, anche in base all’abrogazione del comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 386, disposta al comma 2 dell’articolo 5 del presente decreto; nelle more degli eventuali aggiornamenti, restano in vigore le Delibere menzionate al presente comma, fatta salva l’eliminazione del divieto di vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati dalla fonte solare fotovoltaica, con potenza nominale non superiore a 20 kW, limitatamente all’energia prodotta in eccesso rispetto all’energia assorbita, su base annuale, restando valido fino a tale valore il regime di scambio sul posto, definito ai sensi della Delibera n. 28/06 della stessa Autorità.

8. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è tenuto a vigilare sul rispetto del termine massimo per la conclusione del procedimento unico di cui al comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, ed è altresì tenuto, ai fini del rispetto del suddetto termine, a organizzare direttamente il procedimento unico. In ogni caso, l’Autorizzazione Unica, così come prevista all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29/12/2003, non è richiesta per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte solare fotovoltaica realizzati in siti non soggetti a vincoli di qualunque tipo e per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, in accordo con il disposto del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.

9. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, oltre alle seguenti:
a) soggetto responsabile dell’impianto o, brevemente, soggetto responsabile: il soggetto titolare o he ha disponibilità di un impianto di produzione di elettricità dalla fonte solare fotovoltaica;
b) soggetto attuatore: Gestore del Sistema Elettrico GRTN SpA di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
c) gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione di una rete, anche non avendone la proprietà, con obbligo di connessione di terzi, cui è connesso l’impianto.

Articolo 4. Definizione delle tariffe incentivanti e Modalità di erogazione

1. La tariffa incentivante per impianti solari fotovoltaici di potenza nominale fino a 20 kW
inclusa, è definita pari a 0,44 euro per kWh; 2. La tariffa incentivante per impianti solari
fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 20 kW e 50 kW inclusa, è definita pari a 0,42 euro per kWh;

3. La tariffa incentivante per impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 50 kW è definita pari a 0,38 euro per kWh.

4. Ciascuna delle tariffe incentivanti è aumentata nelle misure e nei casi seguenti:
- nella misura del 10% se l’impianto è posizionato sul tetto o sulla facciata di un edificio, anche commerciale o industriale, o su barriere di protezione dal rumore, e nella misura del 20% se l’impianto è integrato nel tetto, ovvero costituisce il tetto dell’edificio, ovvero se costituisce una parte sostanziale dell’edificio;
- nella misura del 20% se l’impianto è posizionato o integrato sulle coperture anche laterali di strutture per il ricovero di animali, ovvero posizionato in sostituzione di coperture in eternit di edifici e strutture agricole;
- nella misura del 10% se l’impianto è predisposto tecnicamente per la ricarica diretta di un parco di veicoli elettrici corrispondente alla propria potenza nominale di picco, ferma restando la possibilità di cessione dell’energia prodotta alla rete.
A partire dal 1º gennaio 2012 le tariffe accordate ai sensi del presente articolo sono ridotte per i nuovi impianti entrati in vigore dopo la medesima data del 5 per cento annuo rispetto al valore assicurato ai nuovi impianti entrati in funzione l’anno precedente; l’ammontare è arrotondato a 2 decimali.

5. Il soggetto responsabile, una volta realizzato l’impianto nel rispetto della normativa vigente, sottopone al Soggetto Attuatore la richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti sottoponendo la seguente documentazione, in accordo, dove applicabile, con la normativa vigente:
a. Dichiarazione di ultimazione lavori;
b. Documentazione finale di progetto;
c. Scheda tecnica finale d’impianto;
d. Elenco dei moduli fotovoltaici;
e. Certificato di collaudo;
f. Copia della Denuncia di Officina Elettrica (soltanto per impianti con potenza nominale
superiore a 20 kW);

6. Il Soggetto Attuatore, verificata la congruità della documentazione presentata, prepara, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Soggetto Responsabile, il contratto di concessione delle tariffe incentivanti e lo sottopone al Soggetto Responsabile per la firma.

Articolo 5. Abrogazioni

1. Le disposizioni delle norme abrogate ai sensi del presente articolo mantengono piena validità per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalla fonte solare fotovoltaica, già autorizzati e ammessi a godere di tariffe incentivanti al momento della entrata in vigore del presente decreto.

2. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, è abrogato.

3. Il Decreto Ministeriale 28 luglio 2005, è abrogato.

4. Il Decreto Ministeriale 6 febbraio 2006, è abrogato.

Articolo 6. Applicazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2006