Pubblichiamo le principali innovazioni del DM 6.2.2006 sull’incentivazione del fotovoltaico
Di seguito si riportano le principali innovazioni del Decreto 6.2.2006 che integra e modifica il DM 28.7.2005. Si comunica inoltre che le FAQ pubblicate saranno aggiornate a breve.
1. Le domande di ammissione alle tariffe incentivanti possono essere presentate
- dal 1° al 31 marzo
- dal 1° al 30 giugno
- dal 1° al 30 settembre
- dal 1° al 31 dicembre.
Non possono presentarsi domande per le tipologie di impianti per le quali il Gestore del Sistema Elettrico – GRTN S.p.A abbia reso noto che è stata raggiunta – con gli impianti già accettati – la potenza nominale cumulativa limite, annuale o totale, ammessa.
2. Il limite di potenza nominale cumulativa incentivabile è incrementato complessivamente a 500 MW, di cui 360 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 140 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW.
3. Sono introdotti dei limiti di potenza annuale, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012, pari a 60 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW, cui riconoscere le tariffe incentivanti. Tali limiti non saranno applicati alle domande inoltrate al Gestore del Sistema Elettrico–GRTN S.p.A prima della entrata in vigore del Decreto in esame .
4. Nel caso di impianti di potenza superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, alla domanda di ammissione alle tariffe incentivanti è allegata, a pena di inammissibilità della domanda, una dichiarazione recante impegno a costituire e a far pervenire al Gestore del Sistema Elettrico – GRTN S.p.A, una cauzione definitiva.
5. La misura della cauzione, di cui al punto precedente, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa viene ridotta a 1000 euro per ogni kW
di potenza nominale e va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione, del Gestore del Sistema Elettrico – GRTN S.p.A, dell’esito positivo della domanda di ammissione alla incentivazione. La mancata costituzione o il mancato ricevimento della cauzione nei termini e nelle scadenze previste, comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Non sussiste obbligo di costituire cauzione qualora il soggetto responsabile dell’impianto sia una Amministrazione dello Stato, una Regione, una Provincia autonoma o un ente locale.
6. Ai fini dell’ammissione alla incentivazione sono ammessi anche gli impianti per la cui realizzazione siano utilizzati moduli a film sottile che rispettino la Norma CEI 61646 (82-12) purché la domanda di accesso alle tariffe incentivanti sia presentata da persone giuridiche. Alla luce di ciò, hanno priorità di accesso le domande già presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo Decreto e non ammesse in ragione dell’utilizzo di moduli in film sottile, sempre che siano state presentate da persone giuridiche.
7. A seguito dell’incremento del limite di potenza descritto al punto 1, le domande non ammesse in ragione del raggiungimento del limite massimo di potenza cumulativa
prevista dal Decreto 28.7.2005, che siano state inoltrate nel periodo intercorrente
tra la data di entrata in vigore del Decreto 28.7.2005 e la data di entrata in vigore
del Decreto in esame, hanno priorità di accesso alle tariffe incentivanti.
8. Per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW è possibile optare per il servizio di
scambio sul posto o per la cessione in rete dell’energia prodotta. Nel primo caso l’incentivazione è riconosciuta solo all’energia prodotta e consumata in loco.
9. La tariffa iniziale comunicata dal GRTN nella lettera di accettazione della domanda di incentivazione rimane costante nei venti anni.
10. L’aggiornamento della tariffa iniziale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie ed operai si applica solo agli impianti per i quali la domanda viene presentata dopo il 2006, per ciascuno degli anni successivi al 2006, insieme ad una decurtazione della tariffa stessa del 5% l’anno.
11. Le tariffe incentivanti riconosciute sono incrementate del 10% – e restano costanti fino all’anno 2012 incluso – qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, come definiti all’art. 3, comma 2 del D. lgs 192/2005. Il soggetto che intende avvalersi di tale ulteriore beneficio è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione la dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui al D.lgs. 192/2005.
12. Per potenziamento si intende l’intervento tecnologico eseguito su un impianto esistente, entrato in esercizio da almeno 2 anni che ne consenta una produzione aggiuntiva.
Le foto di questa pagina si riferiscono a un piccolo impianto di 800 Wp realizzato da Stelux.